Riforma Cartabia – Polemiche e polemiche
Il 1 marzo 2023 è entrata in vigore la riforma Cartabia. Anche il diritto di famiglia è oggetto della riforma dell’ex ministro della giustizia. La novità più importante è la possibilità di proporre con un solo atto sia la richiesta di separazione giudiziale sia il divorzio. L’intento è quello di accorciare i tempi procedurali. Non ci sarà più la struttura bifasica del procedimento, prima davanti al Presidente con il tentativo di conciliazione e in caso negativo, davanti al Giudice istruttore. Competente per territorio è il tribunale di residenza del minore, in mancanza di figli minori quella del convenuto. L’udienza di comparizione dovrà tenersi entro 90 giorni dal deposito del ricorso. Un’altra novità riguarda il ricorso introduttivo che dovrà essere molto più dettagliato con una chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali viene fondato il ricorso e con l’allegazione completa dei fatti e dei mezzi di prova. In presenza di figli, che dovranno essere sempre ascoltati, la parte con il ricorso introduttivo, dovrà depositare un piano genitoriale con gli impegni quotidiani dei figli e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, eventuali attività extra scolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute in modo tale che il giudice possa avere quante più informazioni possibili e utili per decidere meglio su affidamento e diritto di visita. Il genitore che accetta il piano genitoriale proposto ma poi non lo rispetta nè nei tempi e nè nelle modalità potrà essere sanzionato dal Giudice. Relativamente ai rapporti patrimoniali fra i coniugi, con la riforma cambiano anche i documenti patrimoniali da presentare. Si deve dimostrare immediatamente al Giudice la propria condizione patrimoniale attraverso il deposito dell’elenco dei beni mobili registrati di proprietà, le quote societarie, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari e la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. In caso di omissioni il coniuge che non attesta la propria reale condizione economica potrà essere condannato dal giudice al pagamento delle spese legali nonché ai danni patiti dalla controparte.
Circa il divorzio, la domanda di scioglimento del matrimonio potrà essere proposta sin dall’atto introduttivo della separazione, in modo da concentrare gli sforzi probatori in un’unica attività istruttoria.
Relativamente alla procedibilità della domanda di divorzio occorre il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e la cessazione ininterrotta della convivenza.
Inoltre, tale riforma prevede dei percorsi specifici in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere.
Tale riforma ha dato il via a numerose polemiche. Qualcuno più che di riforma ha parlato addirittura di terremoto Cartabia. Gli esperti del settore già prima dell’entrata in vigore della riforma hanno più volte fatto notare che la stessa è inadeguata per vari motivi come la carenza dell’organico sia di magistrati che del personale amministrativo, l’implementamento del processo civile telematico senza però intervenire sugli applicativi informatici creando disagi, la decisione troppo affrettata dei Giudici.
Nonostante più volte magistrati avvocati hanno chiesto un “tavolo di confronto“ dal 1 marzo è iniziata l’era Cartabia.
M.Alessandra Celardo