
Il decreto legge che proroga al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale e le misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 ha differito l’obbligo di possesso del green pass “base” per accedere nei luoghi di lavoro. Prorogato, inoltre, lo smart working semplificato con possibilità di avviare o proseguire il lavoro da remoto anche in assenza di un accordo individuale. Sempre fino al 31 marzo viene prorogato il congedo parentale straordinario per i lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni e di età compresa fra 14 e 16 anni, con figli disabili, nonchè per i lavoratori autonomi con figli minori di 14 anni. Viene prorogato l’obbligo di possesso di un certificato verde Covid-19 per accedere nei luoghi di lavoro. Prorogato lo smart working semplificato e cioè la possibilità di avviare o proseguire il lavoro da remoto (lavoro agile) anche in assenza di un accordo individuale e con una procedura agevolata nella comunicazione al Ministero del Lavoro. Sempre in materia di smart working, viene prorogato il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.
Con un decreto del Ministro della salute (da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), saranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 31 marzo 2022, la prestazione lavorativa dovrà essere svolta da remoto. Viene prorogato, sempre fino al 31 marzo 2022, il congedo parentale straordinario, previsto dall’art. 9, del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in legge (la qui approvazione definitiva è avvenuta in data 14 dicembre 2021), per le seguenti categorie di lavoratori:
a) lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni (13 anni e 364 giorni), in caso di:
– della sospensione dell’attività didattica o educativa (asilo nido e scuola dell’infanzia) in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;
– infezione da SARS-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente (la documentazione deve indicare il nominativo del figlio e la durata della prescrizione);
– quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
b) lavoratori dipendenti con figli disabili, in caso di:
– infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
– quarantena del figlio, ovunque avvenuto;
– sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza;
– chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalla singola struttura.
c) lavoratori dipendenti con figli minori di età compresa fra 14 e 16 anni (16 anni e 364 giorni), in caso di:
– sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
– infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
– quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto.
d. lavoratori autonomi con figli minori di 14 anni (13 anni e 364 giorni), in caso di:
– sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
– infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
– quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto.

















































































