
Il DL .221/2021 prolunga il beneficio fino al termine dell’emergenza sanitaria. Le condizioni sono le stesse: sospensione dell’attività didattica in presenza del/la figlio/a fino a 14 anni, con indennità al 50%. Il cosiddetto Decreto-nataleha previsto la proroga di alcune misure di tutela per i/le lavoratori/trici dipendenti a fronte del perdurare dello stato di emergenza sanitaria.
Tra questi, la possibilità di astensione dal lavoro fino al 31 marzo 2022 dei genitori in alcune circostanze riconducibili agli effetti della pandemia da covid-19 (art.17 c.3), ovvero:
- per il periodo di quarantena/isolamento da contatto del figlio/a, ovunque avvenuto, disposta con provvedimento o comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
- per sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche.
- in caso di disabilità accertata, per chiusura del centro diurno assistenziale
Sono necessari prerequisiti alla richiesta, quelli della convivenza con il figlio/a e l’età che deve essere minore di quattordici anni per il congedo retribuito oppure tra i quattordici e i sedici, ma senza corresponsione né contribuzione figurativa. Si prescinde dal requisito anagrafico in caso di disabilità grave certificata del ragazzo/a ai sensi della legge 104/92.
Per il periodo di astensione, l’indennità, quando riconosciuta, è pari al 50%.



















































































