
Non c’è più bisogno di fare prima un ricorso per chiedere la separazione, e poi un secondo ricorso separato per domandare il divorzio: ora si possono chiedere insieme con una domanda cumulativa . È una delle novità della riforma Cartabia. Con ventisette pagine di motivazioni gli Ermellini hanno affermato espressamente che «in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».La particolarità di questo strumento consiste pertanto nella possibilità di affrontare la fine del matrimonio in modo cooperativo e meno conflittuale rispetto a un procedimento giudiziale vero e proprio.La vicenda riguarda una coppia che si era separata chiedendo la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e l’affido della figlia. Intanto erano decorsi sei mesi, ed era maturato il termine per il divorzio, quindi i due avevano chiesto sia l’una che l’altro.
Il Tribunale di Treviso ha rimesso la complessa questione alla Cassazione che ha deciso nel senso dell’ammissibilità della domanda fatta in accordo dai due.Tutto ciò quando sono già decorsi i termini di legge per avere il divorzio.
Sia chiaro. La separazione non viene abolita, ci sarà sempre: non si tratta quindi di un “divorzio senza separazione”, ma ora i tempi per ottenere prima la separazione e poi il divorzio breve si sono velocizzati.
Infatti, entro 90 giorni viene fissata l’udienza di separazione dove i coniugi devono comparire personalmente davanti al Giudice. I 90 giorni partono dal deposito del ricorso cumulativo in Tribunale da parte dell’avvocato. Per, poi, ottenere il divorzio bisognerà aspettare altri 6 mesi, in caso di separazione consensuale, oppure 12 mesi in caso di separazione giudiziale (quando si è iniziata una causa per non aver trovato i coniugi un accordo).L’assistenza di un avvocato matrimonialista specializzato in diritto di famiglia può quindi essere utile per affrontare un procedimento tendenzialmente più tecnico rispetto al passato. Modifiche altrettanto rilevanti della riforma sono quelle in materia di:
* competenza del giudice, in quanto la domanda viene proposta con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte;
* contenuto del ricorso, che oltre ai requisiti classici (come nome, cognome, avvocati, ragioni in fatto e diritto della domanda) deve essere sottoscritto personalmente dalle parti ed indicare l’esistenza di altri procedimenti pendenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande;
* documentazione da produrre, in quanto le parti devono fornite indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio (spesso anche la documentazione attestante la titolarità di proprietà mobiliare e/o immobiliari). Grande importanza riveste infine, la novità di redazione di un piano genitoriale da allegare al ricorso quando vi sono figli minorenni. Il piano genitoriale indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli in relazione alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze di solito godute. Si tratta di un resoconto scritto che contiene una lista di voci che definiscono in dettaglio le attività da svolgere con i figli, indicando tempi e ruoli dei genitori. Quindi è indispensabile mettere da parte le frizioni di coppia e collaborare in modo da creare il miglior documento possibile per i figli. Una riforma insomma che mira ad ottenere ex coniugi e genitori preparati e responsabili con predilezione massima al benessere psicofisico dei figli minori, sempre più spesso vittime sacrificali di estenuanti e conflittuali separazioni prima e divorzi dopo, che la riforma almeno nelle intenzioni cerca di evitare. Maria De Rosa
Campi Flegrei: Da oggi nuovi orari i collegamenti con le isole
Campi flegrei, da oggi in vigore modifiche orari collegamenti per isole. Variazioni in vigore per 30 giorni per le limitazioni...


















































































