Assegno temporaneo per figli minori
Assegno temporaneo per figli minori
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 è possibile chiedere l’assegno temporaneo per figli minori a carico.
Si tratta di un aiuto economico di importo medio pari a 1.056 euro per famiglia e a 674 euro per figlio, erogato a favore dei genitori che non hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare
E’ stato pubblicato, infatti, sulla Gazzetta Ufficiale n.135 del 08-06-2021, il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, per introdurre misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori, immediatamente efficaci e di durata temporanea, volte a sostenere la genitorialità.
L’assegno temporaneo è corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE. L’importo del contributo economico è maggiorato per i nuclei familiari con più di 2 figli o nel caso di figli disabili. Si riduce, invece, all’aumentare dell’ISEE. Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda e non concorre alla formazione del reddito.
Il beneficio è concesso per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.
Per accedere all’assegno unico temporaneo per figli a carico occorre possedere i seguenti requisiti:
* ISEE inferiore a 50.000 euro l’anno;
* essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno, o uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
* essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
* domicilio o residenza in Italia;
* avere i figli a carico che non abbiano compiuto 18 anni di età;
* essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.La misura è compatibile con i seguenti aiuti:
* reddito di cittadinanza;
* assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
* assegno di natalità;
* premio alla nascita;
* fondo di sostegno alla natalità;
* detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
* assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
* eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.
La domanda è telematica e va presentata all’Inps, dal genitore richiedente, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, in una delle seguenti modalità:
* direttamente online, attraverso il portare web Inps, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page, effettuando l’accesso con PIN Inps o SPID almeno di livello 2 o Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), necessarie per accedere alla prestazione;
* telefonando al Contact Center integrato, al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
* rivolgendosi ai patronati, che offrono gratuitamente assistenza per presentare la domanda.
L’assegno temporaneo per figli minori viene pagato direttamente sul conto corrente del richiedente o tramite bonifico domiciliato. Il beneficio decorre dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 sono pagate anche le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
* Per i percettori del reddito di cittadinanza l’assegno è corrisposto d’ufficio direttamente dall’Inps, insieme al Rdc, per un importo pari all’assegno spettante meno la quota di reddito di cittadinanza spettante per i figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza Rdc.


















































































