
Anche per le seconde case è possibile fruire del Superbonus 110% qualora vengano effettuati lavori di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e miglioramento antisismico che rientrano nella normativa dettata per il superbonus. Resta solo il vincolo delle due unità immobiliari come tetto massimo alle abitazioni oggetto di intervento agevolato, e solo per lavori di efficientamento, mentre non vi sono limiti numerici per il Simabonus al 110%. Tuttavia, esiste una limitazione, anche per le seconde case: il bonus non è applicabile a tutte le categorie catastali
Il Superbonus 110% è valido sia su prime che su seconde case, incluse le villette unifamiliari, per un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Questo anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio. Come per le prime case, anche per le seconde case sono escluse dall’ambito di applicazione del Superbonus 110%:
- A/1: abitazioni di tipo signorile;
- A/8: abitazioni in ville;
- A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.
Insomma, alle seconde case si applicano le medesime regole e limitazioni delle prime case.

















































































